Scopri tutto quello che c’è da sapere sul bonus ristrutturazioni turismo 2024 per potenziare le attività nel settore, tutti i dettagli e come funziona.
Il settore turistico ha subito un duro colpo nell’ultimo anno, a causa dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione del COVID-19. Tuttavia, il governo italiano ha deciso di investire nella ripresa del turismo attraverso il Bonus Ristrutturazioni Turismo 2024, un’importante misura di sostegno per il settore.
Ma di cosa si tratta esattamente? In questo post del blog analizzeremo nel dettaglio il funzionamento del bonus, le sue condizioni e le modalità di accesso. Scopriamo insieme come questo strumento potrebbe rappresentare un’opportunità per la ripresa e la crescita del turismo italiano.
Bonus ristrutturazioni turismo 2024: cos’è e come funziona
In una risposta all’interrogazione parlamentare n 5-01429 rilasciata in seduta della Commissione Finanza il 5 ottobre, è stata fornita una spiegazione tanto attesa riguardo al Bonus per la ristrutturazione nel settore turistico.
Più nel particolare, è stato reso noto che con l’imminente provvedimento delle Entrate, i crediti di imposta saranno interamente trasferibili.
Precisiamo che questi sono i crediti di imposta che le aziende alberghiere possono ottenere in base all’art. 1 del DL 152/2021.
In un dettagliato esame del contenuto dell’interrogazione parlamentare, si richiedono spiegazioni sul bonus per la ristrutturazione nel settore del turismo. Ciò fa seguito alla risposta fornita dalla Sottosegretaria De Palma.
Gli onorevoli che hanno presentato l’interrogazione si riferiscono al contributo a fondo perduto e alla concessione di un credito d’imposta alle aziende turistiche. Questi benefici sono stati introdotti dal decreto-legge del 6 novembre 2021, numero 152, e dovrebbero essere ulteriormente dettagliati in un futuro decreto del Ministro del Turismo.
L’articolo 9 del decreto citato autorizza la cessione totale o parziale del credito d’imposta. Successivamente, l’articolo 28, comma 3-ter, lettera a), punti 1 e 2 del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, ha modificato il comma 8 dell’articolo 1 del decreto n. 152 del 2021, stabilendo che il credito può essere ceduto soltanto in una somma intera, senza la possibilità di ulteriori cessioni ad altre entità. Tuttavia, possono essere previste due ulteriori cessioni, ma solo se queste sono fatte a banche o altri intermediari finanziari.
Gli interroganti sottolineano come molti operatori del settore si stiano lamentando dell’impossibilità di accedere alla cessione del credito. Purtroppo, sembra che non sia stato ancora emesso il provvedimento di attuazione da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate e che non sia stato ancora aperto il canale telematico.
Secondo ciò che è riportato nei siti web del Ministero del turismo e di Invitalia, l’ente responsabile per l’incentivo, è possibile trasferire il credito esclusivamente a banche e intermediari finanziari, escludendo la prima cessione a favore di un soggetto privato. D’altra parte, in risposta a domande specifiche da parte di diverse imprese, Invitalia ha indicato che sono in corso ulteriori approfondimenti normativi riguardo alla cessione del credito, causando ulteriore preoccupazione tra gli operatori.
In questo contesto, gli interroganti desiderano sapere se il credito fiscale in questione può essere trasferito, specificando se è possibile una cessione parziale anche a favore di altri soggetti oltre a banche e intermediari finanziari come previsto dalla legge, e se sì, quali sono le procedure di trasferimento e i tempi di attivazione del canale telematico.
La risposta all’interrogazione, dopo aver consultato gli uffici competenti dell’amministrazione finanziaria, afferma che la norma che ha istituito il credito fiscale, originariamente intesa a consentire la cessione parziale, è stata modificata dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di prevenire frodi nel settore delle incentivi fiscali ed economici. In relazione alle modalità di cessione del credito, è stato poi deciso che il credito può essere trasferito solo in toto, con l’eliminazione della possibilità di ulteriori trasferimenti a terzi, a meno che non siano effettuati a favore di banche e intermediari finanziari.
Il decreto del Ministro del Turismo, in questo momento, sembra non essere in linea con le modifiche recenti della legge e, di conseguenza, non sembra permessa la trasferibilità parziale del credito fiscale.
In aggiunta, occorre sottolineare che la trasferibilità del credito fiscale presuppone la trasmissione al’Agenzia delle Entrate da parte del Ministero del turismo delle informazioni dettagliate sui beneficiari e gli importi relativi.
Si fa notare che tale attività preparatoria è quasi completata, e quindi, la regolamentazione riguardante la cessione del credito fiscale verrà rilasciata presto, al termine di questa attività.
Si precisa anche che la trasferibilità sarà permessa solo per il totale del credito fiscale comunicato dal Ministero del turismo all’Agenzia delle Entrate, ed esclusivamente in un solo pagamento; perciò, l’utilizzo parziale del credito fiscale attraverso il modello F24 impedisce il trasferimento del saldo rimanente e viceversa.